Sabatini-ter Faq aggiornate al 12 maggio
Pubblicato il 13 maggio 2017
Arrivano altri chiarimenti, aggiornati al 12 maggio 2017, del ministero dello Sviluppo economico sulla Sabatini-ter (agevolazoni beni strumentali nuovi per l'impresa).
Tra le new entry beni e spese che non sono agevolabili.
Ferme restando tutte le altre limitazioni all’ammissibilità previste dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e dalle circolari n.14036/2017, n. 17677/2017 e n. 22504/2017, si comunica che – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sono sempre esclusi dal contributo “ Nuova Sabatini”:
- i beni non ad uso produttivo;
- i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- i beni non correlati all’attività dell’impresa, così come risultante dall’oggetto sociale;
- i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
- i terreni;
- i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
- le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
- qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda;
- i materiali di consumo;
- le spese di funzionamento;
- le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
- le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
- le spese legali di qualsiasi genere;
- le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.
Per le immobilizzazioni nelle Faq si chiarisce che sono agevolabili esclusivamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica, pertanto:
- sono ammessi a contributo i beni già utilizzati esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (ad esempio i beni portati in fiera ad uso mostra);
- non sono agevolabili le immobilizzazioni utilizzate per scopi diversi dalla esposizione, quali i beni consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente.