Sì allo spezzatino nei pagamenti
Pubblicato il 06 giugno 2008
Il Gruppo di studio antiriciclaggio del Notariato ha approvato, il 23 aprile scorso, uno studio relativo alle nuove limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Secondo il Notariato, riguardo agli assegni inferiori alla soglia di 5 mila euro per i quali non sia stata apposta la clausola di non trasferibilità, la nullità della girata non estende i propri effetti ai rapporti precedenti la girata nulla. In considerazione, poi, dell'inammissibilità della girata in bianco e della necessaria apposizione del codice fiscale del girante, i maggiori dubbi sorgono in ordine alle conseguenze in caso di girata per mancata o errata apposizione del codice fiscale. In proposito viene rilevato che qualora manchi l'indicazione del codice fiscale la girata è nulla e le girate successive non producono il trasferimento dei diritti; nel caso invece di inesatta indicazione del dato si tutela comunque il possesso in buona fede del titolo e non vengono pertanto meno i diritti vantati dagli ulteriori giratari in buona fede. In ipotesi di pagamenti per importi superiori ai 5 mila euro, il Notariato rileva la possibilità di emissione contemporanea di più assegni, ciascuno di importo inferiore alla soglia, anche se riferiti alla medesima operazione. Per verificare, poi, l'eventuale superamento del limite consentito per l'impiego di contanti e dei titoli al portatore si dovrà fare riferimento all'importo complessivo dell'operazione effettuata.