Sì alla regola del valore normale per le operazioni infragruppo tra aziende italiane

Pubblicato il 25 luglio 2013 Cambio di posizione sul transfer pricing interno da parte della Corte di Cassazione. I Supremi giudici, con la sentenza n. 17955 del 24 luglio 2013, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, offrono un’interpretazione particolare della norma di riferimento, contraddicendo così una precedente pronuncia nella quale si erano espressi in modo diametralmente opposto (sentenza n. 23551 depositata il 20 dicembre 2012).

La conclusione ora sancita è che per “la valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il transfer pricing domestico, va applicato il principio, avente valore generale, che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente”.

Ciò vuol dire che la regola del valore normale può essere applicata anche alle operazioni infragruppo realizzate tra aziende che si trovano all’interno dello stesso territorio nazionale. Non è possibile, infatti, applicare all’azienda controllata del Sud alcun rincaro, seppure minimo, soprattutto se quest’ultima opera in un’area per cui gode delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno: l’operazione configurerebbe un’elusione fiscale messa in atto dalla controllante per ottenere un indebito risparmio d’imposta.

Sulla base di tale motivazione, la Sezione tributaria della Corte accoglie il ricorso presentato dall’Ufficio, con cui viene contestata l'elusione fiscale e recuperate a tassazione le maggiori imposte, cosa negata nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, viene legittimato l’uso del transfer pricing interno come nuovo strumento di accertamento fiscale.

Per la Corte, infatti, non c’è motivo per non applicare i principi sull’abuso di diritto anche alle operazioni infragruppo domestiche, cioè a quelle realizzate tra società del medesimo gruppo con sede in Italia.

Vale, inoltre, conclude la sentenza, anche un altro principio generale secondo cui, in presenza di un comportamento assolutamente antieconomico, è sempre legittima l’azione di accertamento da parte del Fisco.
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