Sì alla notifica presso la casa comunale, se presso la residenza il destinatario risulta sconosciuto
Pubblicato il 23 aprile 2015
E’
legittima la notifica effettuata presso la casa comunale – dovendosi ritenere integrata la
normale diligenza richiesta al notificante – qualora quest’ultimo abbia preventivamente
notificato l’atto giudiziario nella residenza risultante dall’anagrafe e, dalle informazioni assunte dal portiere dello stabile,
il notificando risulti sconosciuto all’indirizzo noto.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza
n. 8114 depositata il 21 aprile 2015, in accoglimento del ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto nulla una notifica effettuata ex art. 143 c.p.c.
Nella specie, la Corte territoriale ha imputato al Fallimento notificante, di non aver svolto – dopo la relata negativa della notifica presso l’indirizzo anagrafico –
ulteriori indagini che avrebbero consentito di
conoscere il domicilio o la dimora diversa da quella risultante dalle certificazioni dell’anagrafe.
Invero, la Cassazione ha preso atto del fatto che, nel caso in esame, la
notifica è stata dapprima effettuata presso la residenza e, solo
ad esito delle informazioni negative assunte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile – da cui i
destinatari sono risultati sconosciuti – si è provveduto a
notificare ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
In simile ipotesi – ha proseguito la Cassazione – deve ritenersi
integrata la normale diligenza richiesta al soggetto notificante, che ha esperito le rituali ricerche facendo affidamento sul compimento delle indagini da parte dell’ufficiale giudiziario; indagini tra l’altro condotte in un luogo in cui è ragionevole che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato.