Sì al rilascio della copia prima del pagamento dell'imposta
Pubblicato il 12 giugno 2010
La Consulta, con sentenza n. 198 dello scorso 10 giugno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo, sentenza o verbale di conciliazione, della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di registro.
Secondo la Corte, la scelta compiuta dalla norma impugnata è da considerare irragionevole e contrastante con l’articolo 24 della Costituzione che tutela il diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio.