Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 22235 del 21 ottobre 2009, ritornano sul procedimento giurisdizionale che riguarda la decurtazione del punteggio della patente per la violazione di norme del Codice della strada.
Esse confermano una loro precedente pronuncia chiarendo che gli automobilisti possono sempre presentarsi al giudice di pace per contestare il provvedimento sanzionatorio in quanto la decurtazione dei punti ha natura di sanzione amministrativa accessoria e quindi impugnabile con gli ordinari mezzi previsti dal Codice della strada.
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