Con sentenza n. 17969 depositata l'11 settembre 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso con cui un coniuge impugnava la pronuncia di inammissibilità del proprio appello avverso la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del suo matrimonio.
In particolare, l'odierno ricorrente eccepiva di aver adito precedentemente la giurisdizione ecclesiastica, la quale aveva già pronunciato l'annullamento del matrimonio. Riteneva pertanto, non vi fosse più luogo per la dichiarazione di divorzio in sede di giurisdizione civile, essendo ciò, oltretutto, lesivo dei suoi diritti, in quanto cattolico praticante.
Nel respingere la censura, la Cassazione ha chiarito che non sussiste, nel nostro ordinamento, alcun diritto del coniuge cattolico (dunque nemmeno la lamentata violazione) a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la questione dello scioglimento del suo matrimonio. Ciò, atteso che non ricorre alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello per la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti distinti.
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