Sì al condono anche se la rata è in ritardo
Pubblicato il 24 marzo 2009
La Commissione tributaria regionale di Ancona, con la sentenza n.
53/06/09, pronunciata il 4 luglio 2008 e depositata in segreteria il 16 febbraio 2009, considera valido il condono anche se la rata è stata versata in ritardo. Secondo i giudici, si tratta di un errore “scusabile” e, quindi, è regolare la rottamazione delle cartelle con il pagamento della prima rata del forfait del 25% entro il 18 aprile 2005, mentre l’80% del dovuto era stata pagato entro il 25 giugno 2003. Il versamento del saldo in ritardo, a causa delle proroghe dei condoni, viene considerato tra gli errori “scusabili” ed è accettato proprio per evitare una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che, entro il 25 giugno 2003, non avevano eseguito alcun versamento, effettuando il primo pagamento pari all’80% del dovuto entro il 16 aprile 2004, e che hanno pagato il residuo entro il 18 maggio 2005, maggiorato degli interessi dal 17 ottobre 2003.