Sì al condono anche se la rata è in ritardo

Pubblicato il 24 marzo 2009 La Commissione tributaria regionale di Ancona, con la sentenza n. 53/06/09, pronunciata il 4 luglio 2008 e depositata in segreteria il 16 febbraio 2009, considera valido il condono anche se la rata è stata versata in ritardo. Secondo i giudici, si tratta di un errore “scusabile” e, quindi, è regolare la rottamazione delle cartelle con il pagamento della prima rata del forfait del 25% entro il 18 aprile 2005, mentre l’80% del dovuto era stata pagato entro il 25 giugno 2003. Il versamento del saldo in ritardo, a causa delle proroghe dei condoni, viene considerato tra gli errori “scusabili” ed è accettato proprio per evitare una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che, entro il 25 giugno 2003, non avevano eseguito alcun versamento, effettuando il primo pagamento pari all’80% del dovuto entro il 16 aprile 2004, e che hanno pagato il residuo entro il 18 maggio 2005, maggiorato degli interessi dal 17 ottobre 2003.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Non punibilità per tenuità del fatto: rileva anche il pagamento del debito

03/02/2025

Maxi-deduzione del costo del lavoro

03/02/2025

ZES Unica e ZES Unica agricoltura: approvati i modelli di comunicazione 2025 per il credito d’imposta

03/02/2025

IPCEI Salute 1: guida completa alle agevolazioni. Proroga domande a febbraio 2025

03/02/2025

Ristorazione e turismo: ridenominato il codice per il credito d’imposta sul trattamento integrativo

03/02/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 febbraio 2025 (con Podcast)

03/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy