Sì al collegio nelle Srl minori

Pubblicato il 17 aprile 2009

Ove nell’atto costitutivo delle Srl non sia contenuta una clausola di autorizzazione alla nomina del collegio sindacale, esso dovrà restare in carica sino alla naturale scadenza del mandato, pur quando successiva alla data di approvazione del bilancio che certifica il rientro della Società nei limiti per la non obbligatorietà della nomina del collegio stesso. Questa conclusione è del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, nel principio di revisione 002 diffuso l’altro ieri, richiama l’articolo 2477, comma 3, del Codice civile.

La norma ora citata dispone l’obbligo di nomina del collegio sindacale quando per due consecutivi esercizi sono superati due dei limiti che permettono la predisposizione del bilancio abbreviato. E stabilisce che deve cessare l’obbligo di nomina del collegio sindacale se per due esercizi consecutivi due dei limiti non vengono superati. Il dibattito ruota proprio attorno alla seconda previsione, innescando l’interrogativo se la cessazione dell’obbligo del collegio sindacale che interviene nel triennio in carica abbia efficacia immediata (cioè automatica, al momento dell’approvazione del bilancio del secondo esercizio in cui si sono superati i limiti di legge) o sia rinviata ala scadenza naturale del mandato. Se si abbraccia la tesi che si è di fronte ad una “speciale causa di decadenza dall’ufficio”, la cessazione opererà automaticamente, altrimenti occorrerà attendere la naturale scadenza del mandato.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è impegnato su un secondo fronte: una proposta sui “destini previdenziali” dei nuovi iscritti all’Albo unico, che offrirà una base di discussione per le Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Una delibera votata all’unanimità lo scorso mercoledì ha per l'appunto ribadito la necessità che l’autonomia delle Casse (ispiratrici dell’articolo 4 della legge 34/05, in cui si prescrivevano le linee per il riordino della previdenza a seguito dell'istituzione dell’Albo unico) sia riconosciuta.

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