Il messaggio Inps 14724 di ieri formula la soluzione ai dubbi interpretativi che investono l’articolo 40, lettera b, del dlgs 151/2001, il quale riconosce al padre il diritto alla fruizione dei riposi in alternativa alla madre che non se ne serve. Ovvero: il padre non può utilizzare i riposi nel periodo in cui la madre è in congedo per lo stesso bambino, ma la norma richiamata gli consente l’uso dei permessi se la madre non se ne può avvalere in quanto in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento.
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