Runts, per gli Enti neo iscritti niente deposito del bilancio

Pubblicato il 16 novembre 2022

Importanti risposte arrivano dal Ministero del lavoro, con la nota n. 17146 del 15 novembre 2022, a numerosi quesiti pervenuti in tema di redazione e deposito del bilancio da parte degli Enti del Terzo Settore, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli recentemente iscritti al Runts.

Vediamo quali sono.

Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022, deposito del bilancio

La prima questione riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo, per gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al Runts in corso d'anno, di depositare dopo l'iscrizione il bilancio del 2021, approvato successivamente alla presentazione dell'istanza, se in tale sede siano stati allegati quali ultimi due bilanci approvati quelli delle annualità 2019 e 2020.

In proposito, il Ministero afferma l’insussistenza di tale obbligo senza che ciò, peraltro, escluda che l'ufficio del Runts possa richiedere copia del bilancio 2021 ove necessario al fine di verificare il maturarsi dei presupposti generativi di taluni obblighi e il relativo adempimento da parte dell'ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Tale necessità potrebbe, ad esempio, derivare dall'ipotesi in cui il bilancio 2020, a differenza di quello 2019, evidenzi parametri dimensionali che, se riscontrabili anche nel bilancio 2021, comportino nel corso del 2022 la nomina di un revisore legale.

Deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti

Con il secondo quesito viene chiesto se l’obbligo di deposito del bilancio al Runts debba considerarsi comprensivo della relazione dell'organo di controllo e del revisore contabile, non espressamente menzionate nel CTS tra i documenti da depositare al Runts.

La tesi della facoltatività non appare al Ministero in linea con il regime di trasparenza degli enti del Terzo settore, ben superiore a quello cui sono tenuti gli enti privati con finalità lucrative; anche nel caso degli ETS, dunque, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti devono essere messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi in quanto documenti che sono spesso richiamati nelle relative delibere di approvazione.

Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro

Come noto, ai sensi dell'articolo 13 del CTS, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate di qualsiasi genere inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; nel caso di Enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l'iscrizione al Runts o ne disponevano già, il quesito posto al Ministero rappresenta che tale modalità potrebbe comportare difficoltà, in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale, nell'effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo in quanto, ove emergesse una riduzione dello stesso sotto la soglia di cui all'art. 22 comma 5 del CTS, gli amministratori e l'organo di controllo sarebbero tenuti a promuovere l'adozione delle delibere di ricostituzione, scioglimento, perdita di personalità giuridica, fusione ivi richiamate.

In proposito il Ministero osserva che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa è solo una facoltà a cui gli amministratori possono ricorrere, senza che ciò possa tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al proprio ruolo; spetta quindi agli amministratori dell'ente con personalità giuridica ed eventualmente all'organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio.

Raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il Runts

I chiarimenti richiesti riguardano le raccolte fondi e in particolare se l'inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni.

In proposito, richiamando le linee guida approvate con il D.M. n. 107 del 9 giugno 2022, il Ministero ritiene conforme al dettato normativo dell’articolo 48, comma 3 del CTS che il deposito del bilancio comprenda al suo interno anche i rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, purché, beninteso, tutti gli elementi informativi richiesti dal D.M. n.107/2022 siano presenti per ciascuna raccolta fondi occasionale tra la documentazione depositata al Runts.

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