L’Agenzia delle Entrate ricorda, sulla sua pagina web, a quanti hanno già aderito alla precedente rottamazione (cosiddetta “rottamazione bis”, regolata dal Decreto Legge n. 148/2017), ma non sono riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, che hanno più tempo per regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi alla nuova rottamazione.
Infatti, se il contribuente paga tutto entro il 7 dicembre 2018 – compresa la rata in precedenza fissata al 31 ottobre – verrà automaticamente ammesso ai benefici della Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119/2018, ossia alla cosiddetta “rottamazione-ter”.
E’ proprio l’articolo 3 del Decreto fiscale appena approvato a stabilire, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre), entro il prossimo 7 dicembre, rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si ricorda che la proroga del termine per il pagamento delle rate delle cartelle, per chi ha aderito alla rottamazione, è stata disposta da un emendamento al Decreto Milleproroghe, che ha fatto slittare i termini di pagamento delle rate dei carichi fiscali in scadenza a settembre, ottobre e novembre 2018 al 7 dicembre 2018, posticipando invece a maggio 2019 quelli in scadenza a febbraio 2019.
Con il successivo Decreto fiscale n. 119/2018, è stato previsto che la regolarizzazione di quanto dovuto entro il termine prorogato consente di essere ammessi alla nuova rottamazione delle cartelle.
I debitori che regolarizzano la loro posizione entro la data sopra indicata - senza alcun ulteriore adempimento a loro carico - riceveranno dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2019, una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Per effettuare il pagamento delle rate è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”, già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Una copia della Comunicazione è disponibile nell’area riservata del portale. In alternativa, anche senza Pin o password personali, si può richiederne una copia compilando il format che l’Agenzia mette a disposizione nella sua pagina web.
E’ sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la Comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 (“rottamazione-bis”) in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la data del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata ("rottamazione-ter") e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.
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