Scaduta il 28 febbraio 2025 la possibilità di pagare la settima rata del piano agevolato di pagamento dei debiti fiscali ossia per coloro che hanno aderito alla Rottamazione-quater, per la norma sulla tolleranza è consentito effettuare il pagamento entro il 5 marzo 2025 senza perdere i benefici della misura.
E' essenziale rispettare le scadenze previste per evitare di perdere i vantaggi della Rottamazione-quater. Vediamo nel dettaglio cosa comporta il mancato pagamento, le modalità di versamento e le alternative possibili.
In questo ambito va segnalato che la Legge n. 15/2025, che converte il DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha stabilito che i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono risultati decaduti dalla Rottamazione-quater a causa di pagamenti mancati, insufficienti o tardivi delle somme dovute, possano essere riammessi al processo di definizione agevolata per i debiti indicati nelle dichiarazioni precedentemente presentate per aderire alla misura.
Possono beneficiare di questa riammisione solo i debiti, già inseriti in un piano di pagamento della Rottamazione-quater, che:
ATTENZIONE: Per i debiti con piani di pagamento regolari, in cui tutte le rate fino al 31 dicembre 2024 sono state pagate correttamente, si dovrà continuare con il piano in corso. In tal caso, il contribuente dovrà effettuare il pagamento della prossima rata entro il 28 febbraio (o il 5 marzo, considerando i cinque giorni di tolleranza) e proseguire i pagamenti successivi secondo le scadenze stabilite dal piano, al fine di conservare i benefici della Definizione agevolata.
Il mancato pagamento della settima rata della Rottamazione-quater entro la scadenza del 28 febbraio 2025 (o, considerando il periodo di tolleranza, entro il 5 marzo 2025) comporta la perdita immediata di tutti i benefici della definizione agevolata. Questo significa che il contribuente non potrà più usufruire dell’esclusione di sanzioni e interessi di mora, venendo nuovamente assoggettato alle condizioni ordinarie di riscossione.
NOTA BENE: In pratica, qualsiasi importo già versato fino a quel momento verrà considerato come acconto sul debito complessivo e non sarà più possibile accedere alle agevolazioni previste dalla misura. Di conseguenza, il contribuente sarà tenuto a pagare l’intero importo originario, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio, come se non avesse mai aderito alla Rottamazione-quater.
Inoltre, la decadenza dal piano agevolato potrebbe avere conseguenze sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per imprese e lavoratori autonomi, e comportare la ripresa delle azioni esecutive da parte dell'Agente della Riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Per chi si trova in questa situazione, tuttavia, resta la possibilità di accedere a un piano di rateizzazione ordinaria per il pagamento del debito residuo, che dal 1° gennaio 2025 potrà arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni). Tuttavia, questa soluzione non consente di recuperare i benefici della definizione agevolata e prevede condizioni meno vantaggiose rispetto alla Rottamazione-quater.
Per richiedere la rateizzazione, è possibile presentare la domanda direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo all'area riservata, oppure recarsi presso gli sportelli territoriali previo appuntamento.
Il versamento della settima rata della Rottamazione-quater può essere effettuato attraverso diverse modalità, permettendo ai contribuenti di scegliere la soluzione più comoda e accessibile:
Queste modalità di pagamento garantiscono ai contribuenti la possibilità di rispettare la scadenza in modo agevole, evitando ritardi che potrebbero comportare la perdita dei benefici della Rottamazione-quater.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, a pochi giorni dalla scadenza della rata, ricorda ai contribuenti che desiderano semplificare il pagamento delle rate della Rottamazione-quater che possono attivare la domiciliazione bancaria con addebito diretto sul conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). La richiesta può essere presentata direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), accedendo alla sezione “Definizione agevolata” e selezionando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”.
Per completare la procedura online, il contribuente deve comunicare:
Inoltre, se il titolare del conto corrente è diverso dal contribuente, deve essere allegata una Dichiarazione di consenso all’addebito firmata dal titolare del conto, oltre alla copia di un documento di riconoscimento.
Dopo aver inviato la richiesta, il sistema genera una conferma di presa in carico, che viene inviata alla casella di posta elettronica indicata dal contribuente. Tuttavia, questa comunicazione non rappresenta l’attivazione definitiva della domiciliazione. L’esito della richiesta viene successivamente notificato via e-mail con l’indicazione della prima rata che sarà addebitata automaticamente.
È importante verificare nella conferma ricevuta quale sarà la prima rata effettivamente addebitata. Se l’addebito automatico non parte dalla rata imminente, il contribuente deve provvedere al pagamento manuale della scadenza più vicina utilizzando i bollettini allegati alla Comunicazione delle somme dovute.
Attivando la domiciliazione bancaria, il contribuente evita il rischio di dimenticare una scadenza, riducendo il rischio di perdere i benefici della Rottamazione-quater per un mancato pagamento.
Dopo la scadenza della settima rata, prevista per il 28 febbraio 2025 (con tolleranza fino al 5 marzo 2025), i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater dovranno ancora versare quattro rate nel corso dello stesso anno. Secondo il calendario stabilito dal piano di definizione agevolata, le prossime scadenze saranno:
Questi pagamenti rientrano nella programmazione della rateizzazione agevolata e dovranno essere rispettati per mantenere i benefici della misura. Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola di queste rate comporterebbe la decadenza dal piano agevolato, con la conseguente perdita della riduzione di sanzioni e interessi e l’obbligo di saldare l’intero debito residuo secondo le condizioni ordinarie di riscossione.
Per eventuali dubbi o necessità di assistenza, i contribuenti possono:
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