Sta per scadere il tempo a disposizione per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quater.
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata introdotta dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 197/2022), era necessario effettuare il versamento della prima o unica rata entro il 31 ottobre 2023. Tuttavia, la norma prevede una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro il 6 novembre 2023.
La scadenza successiva è fissata al 30 novembre 2023, mentre le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei mesi scorsi, ha avviato l’iter di trasmissione delle comunicazioni delle somme dovute ai contribuenti che hanno inoltrato la domanda di adesione alla definizione agevolata c.d. “Rottamazione-quater”.
In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo le prime email contenenti le seguenti informazioni:
La comunicazione potrà dare i seguenti esiti:
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando anche i primi dieci bollettini di pagamento per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione con un numero di rate superiori a dieci (successivamente saranno inviati gli ulteriori bollettini nel caso di rateizzazione fino a 18 rate).
I bollettini potranno essere pagati tramite:
In caso di rateizzazione (18 rate) consecutive si osservano i seguenti termini:
NOTA BENE: La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le ulteriori rate invece saranno di pari importo.
Per le rateizzazioni si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga on-line", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
Inoltre, è possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
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