Trova conferma nell’approvazione degli emendamenti presentati in sede di esame della conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 215/2023) – durante la seduta del 13 febbraio 2024 delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati - la riapertura per la rottamazione quater e del ravvedimento speciale per le violazioni delle dichiarazioni.
I soggetti che non hanno effettuato i versamenti della definizione agevolata – rottamazione quater – in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 (già prorogate il 18 dicembre 2023) non vanno incontro alla decadenza dall’agevolazione se pagano entro il 15 marzo 2024.
Stessa sorte per la scadenza che riguarda il 28 febbraio 2024.
Si legge nell’atto della Camera 1633: “Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022”.
Dunque, i debitori che non hanno pagato le rate della rottamazione quater, scaduta il 18 dicembre scorso, che comprendeva quelle del 31 ottobre e del 30 novembre 2023, sono riammessi nei termini. Vi rientrano anche coloro che devono pagare la rata di fine febbraio 2024.
Tali contribuenti permangono nella rottamazione se pagano le rate dovute entro il 15 marzo 2024. Va detto che è ammessa la tolleranza dei 5 giorni.
Ancora tra le norme approvate il 13 febbraio vi è quella del ravvedimento speciale per le violazioni delle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che si allarga a quelle del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che il ravvedimento è ammesso solo se le dichiarazioni sono state validamente presentate.
Le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il 2022, diverse da quelle ammesse alla definizione agevolata per gli avvisi bonari e per le irregolarità formali, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge. Sono dovuti gli interessi.
Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Via libera anche all'Irpef rimodulata per il settore agricolo.
Si stabilisce per due anni - 2024 e 2025 - che i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
L’atto della Camera 1633 prevede anche l’approvazione dell’emendamento che dispone che le assemblee delle società ed enti possano svolgersi da remoto fino al 30 aprile 2024
E’ passata nelle modifiche al Milleproroghe anche un'altra norma di favore per gli agricoltori.
Sino al 30 giugno 2024, le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
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