Rivoluzionate le regole per la nullità dei matrimoni canonici

Pubblicato il 09 settembre 2015

Cambio netto per le regole del processo canonico in materia di nullità del matrimonio. La procedura diviene più snella, gratuita e con ruolo centrale attribuito ai vescovi diocesani.

Queste, in sintesi, le principali novità della riforma introdotta da Papa Francesco, contenuta in due "motu proprio" (Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericordis Iesus), che sono frutto dell'inteso lavoro di sei prelati (guidati dal decano Pio Vito Pinto) ed alcuni esperti esterni consultati dirittamente dal Pontefice.

Le nuove regole – rese note da un gruppo di canonisti che hanno partecipato alla elaborazione della riforma – sono state siglate da Papa Francesco il 15 agosto 2015 ma entreranno in vigore (dopo un periodo di implementazione) solo a partire dall' 8 dicembre 2015.

Esse attribuiscono fondamentale importanza al vescovo diocesano, che diviene giudice unico e che può emettere direttamente sentenza esecutiva, a seguito di una procedura molto più "snella" della precedente.

Scompare dunque l'obbligo di una seconda sentenza conforme, in assenza di appello; appello che sarà dunque possibile alla Rota Romana, solo quando l'intento delle parti sia effettivamente dilatorio.

Il Vescovo, quale giudice di prima istanza, dovrà costituire un Tribunale all'interno della propria diocesi (il Papa infatti da piena rilevanza al principio della collegialità) cui saranno devolute, per l'appunto, tutte le cause di nullità dei matrimoni. Detto Collegio, in particolare, sarà presieduto da un chierico, mentre gli altri due giudici potranno essere anche laici.

Il Vescovo inoltre, nel caso sia impossibilitato a istituire il Tribunale nella propria diocesi, avrà facoltà di rivolgersi a quello della diocesi vicina. Se nemmeno ciò sia possibile, potrà attribuire le cause di nullità ad un giudice unico chierico, affiancato, ove possibile, da due aiutanti, anche laici.

Tra le altre novità, si è detto, i tempi più celeri della procedura (un anno per il primo grado e sei mesi per l'appello), la totale gratuità della stessa (fatta eccezione per i costi del legale), la possibilità di una seconda istanza presso le sedi metropolitane dove risiede l'arcivescovo ed, infine, l'appello alla Sacra Rota di Roma.

Per adire detta procedura "abbreviata" serve il consenso di entrambi i coniugi, al verificarsi di ben determinate circostanze.

 

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