La circolare n. 18 dell’Agenzia delle Entrate, del 13 giugno 2006, fornisce dei chiarimenti sull’aggiornamento dei valori per la rivalutazione dei beni d’impresa. Chi avesse già operato scelte diverse da quelle illustrate nella circolare può sempre provvedere all’integrazione degli eventuali versamenti già effettuati. Nel disposto dell’Agenzia trovano spazio i seguenti principi:
- ai fini dell’affrancamento del saldo di rivalutazione la base imponibile è data dal saldo al lordo dell’imposta sostitutiva;
- la rivalutazione delle aree fabbricabili è consentita a patto che le aree siano inserite in un piano regolatore generale;
- il conferimento di aziende in neutralità effettuato nel 2005 consente al conferitario di rivalutare, cioè riallineare i beni oggetto di conferimento, anche se figuravano iscritti nel bilancio del conferente relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004;
- se il bene rivalutato viene ceduto nel periodo di “sospensione”, la decadenza si verifica solo nell’ipotesi in cui la cessione dia luogo a plusvalenze o minusvalenze;
- il disallineamento derivante dalla prima applicazione degli Ias rileva anche ai fini della disciplina del riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
Tra le altre indicazioni che arrivano dalla circolare n. 18 vi è quella che sancisce che l’obbligo di utilizzazione edificatoria dell’area fabbricabile nel quinquennio successivo alla rivalutazione può essere assolto anche dal cessionario. Le Entrate precisano, così, come il vincolo di costruzione si trasferisca in capo al concessionario: questo perchè l’acquirente è coobbligato con il cedente nel pagamento dell’imposta sostitutiva, per espresso richiamo nel comma 474, dell’articolo 1, della legge 266/2005 e all’articolo 34, comma 3, del Dpr 602/73.
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