Rivalutazione terreni. Le Entrate si ritirano dai contenziosi inutili

Pubblicato il 28 maggio 2015

Arriva, con la risoluzione 53 del 27 maggio 2015 dell’agenzia delle Entrate, lo stop al contenzioso sulle plusvalenze inesistenti. Le Entrate si ritirano.

Il caso

L'azione del Fisco sul contribuente che dimentica, per escludere da tassazione l’eventuale plusvalenza, di specificare nell’atto il valore risultante dalla rivalutazione, di ammontare superiore a quello incassato per la vendita, era spropositata.

L’Ufficio disconosceva la rivalutazione determinando una plusvalenza tassabile, sorta dalla differenza tra importo della vendita e costo storico del terreno edificabile, di poche migliaia di euro.

Ne scaturiva un accertamento esagerato sulla base della presunta plusvalenza, ex circolare 1/E del 15 febbraio 2013.

Sulla base del recente orientamento giurisprudenziale in merito, l'invito dell'Agenzia ai propri agenti è di abbandonare il contenzioso pendente in caso il contribuente, che ha venduto terreni edificabili rivalutati e che ha pagato l’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore periziato, non abbia conseguito alcuna plusvalenza anche se il valore dichiarato nell’atto è inferiore a quello rivalutato.

L'Agenzia riconosce che non c’è volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale se in atto, senza menzionare l’intervenuta rideterminazione, viene indicato un valore di poco diverso da quello stimato.

Ed è salva l'agevolazione:

- se il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno;
- se la perizia giurata sia stata asseverata in data successiva al rogito (Cassazione ordinanza 10561/2014).

L'Ufficio deve calcolare la plusvalenza facendo riferimento al valore rivalutato anche nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo sensibilmente inferiore al valore periziato, abbia comunque fatto menzione in atto dell’intervenuta rideterminazione. Così, le Entrate fanno retromarcia rispetto alle precedenti indicazioni.

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