L’operazione di rivalutazione delle aree edificabili – circolare 18/E, ampiamente dibattuta nelle pagine di Edicola di questa settimana – impone che le aree posseggano certe caratteristiche, ovvero:
- risultino “fabbricabili” sulla base di un piano regolatore generale approvato entro la data di chiusura del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2004;
- non siano state edificate entro la data di chiusura del bilancio 2004 e di quello dell’esercizio successivo (a tal fine non deve esistere un edificio significativo sotto il profilo urbanistico, cioè a dire un rustico che comprenda le mura perimetrali delle singole unità e del quale sia stata completata la copertura). Qualora nel 2005 l’area sia stata edificata, potrebbe trovare applicazione la rivalutazione ordinaria;
- siano edificabili anche a seguito della demolizione degli uffici esistenti, purché vengano demoliti entro la data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004. Qualora nel 2005 sia stato demolito un fabbricato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio 2004, si potrebbe godere della rivalutazione ordinaria;
- infine, siano edificate entro i cinque anni che seguono la rivalutazione. Se l’area viene ceduta, il vincolo di costruzione si trasferisce al cessionario, obbligato in solido con il cedente al pagamento dell’imposta sostitutiva. Qualora l’edificazione non avvenga, le imposte non corrisposte per effetto della rivalutazione saranno recuperate sul cedente.
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