Ammessa la rivalutazione dell’assegno ASU, di conseguenza anche la contribuzione figurativa, per i lavoratori socialmente utili (cd. LSU). Infatti, applicando il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia l’incremento dell’assegno - nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 45, co. 9, della L. 17 maggio 1999, n. 144 - sia la rivalutazione dello stesso, prevista dall’art. 8, co. 8, del D.Lgs n. 468/1997, trovano applicazione per i lavori di pubblica utilità in quanto “lavori socialmente utili” secondo la definizione fissata dal legislatore.
A chiarirlo è l’INPS, con il messaggio n. 2212 del 12 giugno 2019. Sul tema, precisa il documento di prassi, nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un notevole contenzioso, che è giunto sino al terzo grado di giudizio, a conclusione del quale la Suprema Corte, a più riprese, si è pronunciata in senso contrario all’orientamento dell’Istituto Previdenziale, che recepiva consolidati indirizzi ministeriali.
Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti. Il sussidio corrisposto ai lavoratori è denominato assegno di sussidio per attività socialmente utili (ASU).
I progetti di lavori socialmente utili sono stati promossi da:
Lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.
In relazione al riconoscimento della contribuzione figurativa per i LSU è stato interessato anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui Ufficio Legislativo, con nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019, ha recepito il principio enunciato dalla Corte di Cassazione circa il riconoscimento della portata generale della definizione di lavori socialmente utili contenuta nell’art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468.
In base a tale definizione, i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva descritti al citato articolo 1, tra cui rientrano i lavori di pubblica utilità di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo.
I lavori di pubblica utilità sono, dunque, riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica.
Applicando il consolidato orientamento dalla Suprema Corte, il Ministero del Lavoro ha convenuto circa l’opportunità che sia l’incremento dell’assegno sia la rivalutazione dello stesso trovino applicazione anche per i lavori di pubblica utilità in quanto “lavori socialmente utili”.
In base al medesimo principio, la contribuzione figurativa deve essere riconosciuta anche per i lavori di pubblica utilità.
Sul punto, la circolare rammenta che, in sede di prima applicazione, la contribuzione in parola deve essere riconosciuta limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali l’Istituto ha corrisposto il relativo assegno.
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