Scade il 16 febbraio 2016 il termine del saldo - F24 con codice tributo “1713” - dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il Tfr maturate, nel 2015, dai dipendenti.
Non sono tenuti all’adempimento:
enti e aziende i cui dipendenti hanno aderito a forme pensionistiche complementari, ipotesi in cui il Tfr accantonato dai lavoratori confluisce interamente nei fondi pensione;
i datori di lavoro non sostituti d’imposta, come, ad esempio, coloro che si avvalgono della collaborazione di colf, badanti e baby sitter (in tal caso, sono i dipendenti stessi a indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di corresponsione del Tfr la somma percepita e a pagarvi un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di acconto);
il sostituto costituito nel 2015.
Dal 2015 l’aliquota è del 17%, non più dell’11%, e il rendimento è calcolato sulle quote accantonate nelle casse dell’azienda alla data del 31 dicembre 2014:
- se si è effettuato il versamento dell'acconto (entro il 16 dicembre 2015) per il saldo si deve pagare la differenza tra l’imposta complessiva e l’anticipo corrisposto (con metodo storico o previsionale);
- chi si è costituito nel 2014 ed ha scelto di non versare l’acconto, dovrà pagare l'intera imposta.
Si ricorda che la sostitutiva può essere pagata anche compensando con eventuali crediti tributari e contributivi. Se si compensa con il credito derivante dal prelievo anticipato sui Tfr (articolo 3 della legge 662/1996), questo è utilizzabile fino all’azzeramento della sostitutiva dovuta, senza che l’importo rilevi per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".