Con la nota operativa n. 34 del 31 maggio 2006, l’Inpdap si dice pronta a rivalutare i livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007. La rivalutazione annua dei livelli reddituali familiari (ai sensi dell’art. 2, comma 12, del dl 69/1998, convertito dalla legge n. 153 del 13 marzo 1988) scatta in misura pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento per l’erogazione dell’Anf e quello immediatamente precedente. Secondo la comunicazione dell’Istat, questa rivalutazione è risultata pari all’1,7% e avrà decorrenza dal 1° luglio 2006. I nuovi limiti di reddito per i pensionati saranno applicati a decorrere dalla rata che scade proprio nel luglio 2006. L’attribuzione e la determinazione dell’importo dell’Anf varia in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al corrispondente reddito complessivo: sono previsti importi decrescenti di assegno per scaglioni crescenti di reddito, mentre la corresponsione cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. I livelli di reddito sono rivalutabili annualmente e partire dal 1989, con effetto dal 1° luglio di ogni anno. La concessione dell’Anf è subordinata alla circostanza che la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante comunque da lavoro dipendente sia superiore al 70% del reddito familiare complessivo.
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