Il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio anche nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale.
E’ quanto affermato dalla Cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 35576 depositata il 29 agosto 2016.
Pur evidenziando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la soluzione prospettata appaia la più conforme ai principi costituzionali, ai sensi dei quali la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa deve essere comunque assicurata.
La necessità del contraddittorio, ossia, è da ritenersi ineludibile allorché la decisione abbia ad oggetto la responsabilità dell’imputato.
Da tutto ciò deriva che se – come nel caso specificamente esaminato dalla Corte – “il difensore non compare ma rappresenta e documenta tempestivamente il proprio impedimento a comparire, il giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso”.
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