L’analisi dell’autore verte sull’istituto della sostituzione, ossia lo strumento che all’obbligazione tributaria del sostituito affianca, sul piano attuativo, l’autonomo obbligo di ritenuta e versamento che grava sul sostituto d’imposta. In merito, la riflessione prende spunto dalla sentenza n. 23886 del 19 novembre 2007 della Cassazione che ha ribadito il principio secondo cui il debitore principale verso il Fisco è il sostituito e non il sostituto d’imposta. Dunque, è il sostituito l’unico soggetto legittimato a proporre istanza di rimborso, secondo l’articolo 38 del Dpr 602/73. La disamina in tema porta ad alcune conclusioni sull’individuazione del soggetto passivo d’imposta e sulla natura autonoma dell’obbligazione del sostituito e del sostituto. Ovvero: come il sostituito, in caso di prelevamento della ritenuta, è l’unico soggetto che può presentare istanza e avviare la procedura per il rimborso, così il sostituto d’imposta, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, può avanzare richiesta di rimborso all’amministrazione finanziaria impugnando l’eventuale rigetto con ricorso anche contro il sostituito (litisconsorte necessario).
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