Secondo la Corte di cassazione - Terza sezione penale, sentenza n. 34362 del 13 luglio 2017 - in caso di omesso versamento delle ritenute certificate che non superi la soglia quantitativa di punibilità prevista dalla legge vigente, 150mila euro, deve essere applicato il favor rei anche se la violazione è antecedente alla modifica, poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
La punizione prevista dalla legge in vigore è: la reclusione da sei mesi a due anni, per chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (770), per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
In considerazione del favor rei sono da revocare tutti i decreti penali di condanna per omesso versamento di ritenute certificate al di sotto della soglia, sia per i procedimenti in corso che quando la sanzione è definitiva.
Con una dissertazione tra abolitio criminis e abrogazio sine abolizione, la Corte esplicita il principio di diritto: “La nuova fattispecie di reato di cui all’articolo bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, come modificata dall’articolo 7, comma 1, lettera b del decreto legislativo n. 158 del 2015, che ha elevato a 150.000,00 euro l’importo delle ritenute certificate non versate, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a tale importo”.
Pertanto, la fattispecie non è più inclusa nel penale ed è valida anche retroattivamente per le condotte commesse prima del 22 ottobre 2015 (entrata in vigore della depenalizzazione).
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