Ritenute dei non residenti: esclusi gli oneri collegati ai finanziamenti

Pubblicato il 19 luglio 2024

La norma di comportamento dell’Associazione italiana dottori commerciali ed esperti contabili (Aidc) di Milano n. 225/2024 offre indicazioni sull’applicazione della ritenuta del 12,5% sugli interessi riconosciuti a fronte di finanziamenti erogati da società ed Enti commerciali residenti in altri Stati membri dell'UE, considerando la sentenza della Corte di giustizia Ue del 13 luglio 2016 (causa Brisal, C-18/15).

In breve, sulla ritenuta vanno considerati gli oneri da sostenuti da società o enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, se connessi direttamente con i finanziamenti.

Ma vediamo il percorso fatto dall’Aidc.

Redditi di capitali per soggetti non residenti

I redditi di capitale ottenuti da entità non residenti in Italia, che non operano attraverso una struttura permanente nel paese, sono soggetti a tassazione alla fonte secondo l'articolo 26, comma 5, DPR n. 600/1973. Questi redditi includono:

- interessi pagati direttamente dallo Stato italiano,

- interessi da entità residenti,

- interessi da operazioni gestite da sedi italiane di società estere.

Sono esclusi gli interessi derivanti da depositi bancari e conti correnti.

La normativa prevede anche possibilità di esenzione o diminuzione delle imposte:

Tuttavia, nell’ordinamento Unionale l’applicazione agli interessi percepiti dai non residenti di una ritenuta alla fonte costituisce una potenziale restrizione alla libera prestazione di servizi.

Ciò potrebbe essere giustificato da necessità rilevanti di interesse pubblico, come motivi di riscossione delle tasse, ma deve basarsi su principi di proporzionalità e non superare ciò che è strettamente necessario per raggiungere questi scopi legittimi.

Ciò è supportato dall'articolo 56 del TFUE, che accetta differenze nel trattamento fiscale tra entità residenti e non, a condizione che siano motivate da considerazioni di interesse generale.

Deduzione di vari oneri

Secondo la norma di comportamento dell’Associazione italiana dottori commerciali ed esperti contabili (Aidc) di Milano n. 225/2024, per prevenire che la ritenuta sugli interessi ricevuti da entità non residenti crei una disparità di trattamento rispetto ai residenti, il che limiterebbe la libera prestazione di servizi, è essenziale permettere anche ai non residenti di detrarre le spese professionali strettamente legate alla generazione di tali interessi.

Pertanto i percettori non residenti possono dedurre vari tipi di spese professionali legate ai finanziamenti ricevuti - spese facilmente associabili al prestito, come viaggi, alloggio, o consulenze legali e fiscali – ma anche spese meno direttamente collegate, quali costi finanziari per acquisire capitali.

Questo diritto di deduzione è condizionato alla presentazione di prove concrete che dimostrino sia la relazione sia la pertinenza delle spese con il finanziamento.

Questo per permettere alle autorità fiscali di esaminare in modo dettagliato l'autenticità e la specificità delle spese deducibili.

Corte Ue, sentenza Brisal

Nella sentenza C-18/15 – Brisal - la Corte di giustizia dell'Unione europea ha escluso la possibilità di considerare i tassi medi usati nei finanziamenti interbancari per determinare le spese di finanziamento, in quanto, secondo questa giurisprudenza, non riflettono le effettive spese sostenute.

Tuttavia, tra le spese necessarie all’esercizio dell’attività di finanziamento, è stata riconosciuta la quota delle spese generali dell’istituto di credito idonea ad essere considerata necessaria alla concessione di un determinato prestito finanziario.

Inoltre, non sembra ragionevole giustificare l'applicazione della ritenuta al lordo delle spese professionali con il fatto che ai non residenti venga applicato un tasso d'imposta più basso rispetto a quello dei residenti.

Norma Aidc: diritto alla deduzione degli oneri connessi al finanziamento

Va, dunque, sostenuto un diritto per i beneficiari non residenti, condizionato alla presentazione delle prove, di richiedere la detrazione non solo delle spese professionali direttamente collegate al finanziamento, ma anche di quelle spese che potrebbero essere più difficili da collegare specificamente a un prestito finanziario, come ad esempio i costi sostenuti dal mutuante per ottenere i fondi necessari.

Il rifiuto di un rimborso, sia che sia esplicito o implicito, può essere contestato presentando prove appropriate e argomentazioni legali, come indicato dal comma 5-bis dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

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