Ritenute appalti. Imprese sostituti, il bonus Renzi si può compensare

Pubblicato il 15 febbraio 2020

Fuori il bonus Renzi dal divieto di compensazioni nella disciplina sulle ritenute negli appalti. La norma restrittiva fa i conti con le norme che permettono ai sostituti di imposta di compensare i crediti con l’F24 come unica modalità.

Il divieto di compensazione: le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Come detto, il divieto non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta.

Scorrendo i codici, indicati dall’Agenzia nella tabella 1 della circolare 1/E/2020, che permettono invece la compensazione, oltre al bonus Renzi – codice 1655 RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA SOMME EROGATE BONUS 80 euro - rientrano, tra tanti: i crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure i crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute.

Non sono, invece, ammesse eccezioni per gli altri crediti maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione tramite modello F24, quali, a titolo esemplificativo, i crediti tributari (IVA, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni e i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori.

Tali crediti, in nessun caso, potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle ritenute di cui all’articolo 17-bis, comma 1, ma dovranno essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti da altre disposizioni dell’ordinamento.

Presto una banca dati appalti sarà messa a disposizione dall’Inps per ripartire i versamenti tra singoli appalti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per i quali è vietato utilizzare crediti per il pagamento.

Ritenute appalti. Moratoria

Si ricorda che la circolare 1/E/2020 chiarisce che sussiste una moratoria delle sanzioni, fino al 30 aprile 2020, per il committente se l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice abbia correttamente determinato e versato le ritenute fiscali, ma abbia effettuato il versamento senza utilizzare un modello F24 per ciascun committente.

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