Chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), regolata dal Dlgs n. 252/2005 e introdotta in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017/-31 dicembre 2018, sono l’oggetto della risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Il fine della prestazione in discorso è quello di sostenere i soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia: gli iscritti a una forma di previdenza complementare, al verificarsi di determinate condizioni, possono chiedere l'erogazione di una prestazione anticipata, in forma periodica, a partire dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
I requisiti richiesti ai lavoratori richiedenti al momento della presentazione dell'istanza sono:
In alternativa, la Rita può essere richiesta in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e se si matura l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
La prestazione della Rita consiste nella “erogazione frazionata di un capitale”; essa corrisponde al montante accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione, dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale in considerazione della funzione che la prestazione assolve.
Per quanto attiene al regime fiscale applicabile alla Rita, la disciplina prevede che le somme erogate sono considerate al pari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare, si applica la medesima aliquota di tassazione prevista per le prestazioni definitive - aliquota del 15% degradabile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo - senza alcuna distinzione, per gli iscritti soggetti al regime transitorio previsto dall’art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005, fra le differenti modalità di tassazione della prestazione previste in relazione al diverso periodo di maturazione dei rispettivi montanti.
La risoluzione n. 9/E/2022 fornisce indicazioni per il caso di anticipazione erogata prima della Rita a un iscritto soggetto al regime transitorio e possibilità di un conguaglio.
In merito, si afferma che il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione.
La prestazione definitiva sarà costituita:
E’ stato posto il quesito se l’aliquota di tassazione delle somme richieste possa degradare, in ragione dell’aumento dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della prestazione ovvero si cristallizzi al momento della accettazione della richiesta di erogazione della Rita.
Poiché la Rita ha carattere non definitivo, ne discende che il capitale richiesto non entra immediatamente nella disponibilità del beneficiario, m avviene in modo frazionato.
In conclusione, la misura dell’aliquota applicabile non si cristallizza al momento dell’accettazione della richiesta, ma continua a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della prestazione.
In ultimo, si ritiene applicabile la ritenuta del 15%, riducibile fino al 9%, poiché, da previsione normativa, solo la base imponibile della Rita è determinata secondo le regole vigenti ratione temporis, mentre la tassazione è unitaria per l'intera prestazione richiesta e consiste nell'applicazione della ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell’anzianità di iscrizione al fondo.
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