Con sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto una questione giuridica di diritto tributario, riguardante, nello specifico, il rimborso dell'IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione effettuati su immobili di proprietà di terzi.
La disputa era incentrata sulla possibilità di estendere il diritto di detrazione dell'IVA, già riconosciuto in precedenza, anche al rimborso dell'imposta stessa.
Il quesito di diritto sottoposto alle SU riguardava la similitudine tra i presupposti necessari per il diritto alla detrazione dell'IVA e quelli per il rimborso dell'IVA.
La questione specifica era se il soggetto passivo, in questo caso un imprenditore che aveva effettuato lavori su un immobile di terzi, detenuto in virtù di un contratto di locazione, avesse diritto al rimborso dell'IVA assolta per queste opere, anche se l'immobile non era di sua proprietà.
Andava chiarito, nel dettaglio:
La Corte di cassazione ha chiarito che, per interpretare correttamente la normativa interna in materia di IVA, è essenziale adottare un'interpretazione conforme ai principi del diritto unionale, particolarmente il principio di neutralità dell'IVA.
Il principio di neutralità dell'IVA implica che l'imposta non debba gravare sugli operatori economici (soggetti passivi) ma solo sui consumatori finali.
Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno esteso il diritto al rimborso dell'IVA non solo agli immobili di proprietà del soggetto passivo ma anche a quelli detenuti per altri diritti personali di godimento, purché vi sia un chiaro nesso di strumentalità con l'attività imprenditoriale svolta.
Il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite stabilisce che:
"L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta".
Nella decisione, il Supremo collegio di legittimità ha riaffermato il principio di diritto già espresso dalle medesime Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 11533/2018 in tema di detrazione IVA, ritenendolo estensibile al rimborso dell'imposta.
Nella vicenda esaminata, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA al contribuente.
Le spese del giudizio sono state compensate in considerazione del fatto che la questione trattata presentava un significativo contrasto giurisprudenziale, riflettendo la complessità e l'importanza della materia dibattuta.
Questa decisione riafferma l'importanza di un'interpretazione dell'IVA che sia conforme ai principi di neutralità e proporzionalità, assicurando che i soggetti passivi possano recuperare l'IVA in maniera equa, a prescindere dalla proprietà formale dei beni su cui l'IVA è stata pagata.
Sintesi del Caso | Un imprenditore ha effettuato lavori di ristrutturazione su un immobile di proprietà di terzi e ha richiesto il rimborso dell'IVA assolta su tali lavori. |
Questione Dibattuta | La questione centrale era se il soggetto passivo avesse diritto al rimborso dell'IVA per lavori eseguiti su immobili non di sua proprietà, e se i presupposti per la detrazione dell'IVA si estendessero al rimborso dell'imposta. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha esteso il diritto di rimborso dell'IVA, confermando che anche i lavori su immobili detenuti per diritti personali di godimento, non solo per proprietà, qualificano per il rimborso se vi è un nesso di strumentalità con l'attività imprenditoriale svolta. |
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