L'omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con decreto della Corte d’appello è oggetto di disamina della Corte di cassazione, Sezioni unite civili.
È possibile ricorrere in Cassazione (ricorso straordinario) contro il decreto della Corte d’appello che decide sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
In merito, nella sentenza n. 26989 del 27 dicembre 2016 che vede il reclamo ex articolo 183 comma primo, richiamato dall’articolo 182 bis, comma quinto, della legge fallimentare, la Corte spiega che il decreto con cui la Corte d’appello provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto - non essendo previsti altri mezzi di impugnazione - al ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111, comma settimo, della Costituzione.
La legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, privo del potere di impugnazione del provvedimento, ma ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo tesso, nonchè agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.
Dunque, la Cassazione opera l'analogia tra il giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione e quello del concordato preventivo.
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