Si forniscono indicazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla possibilità di applicare la detassazione alle somme erogate a titolo di ristorno ai lavoratori soci di cooperative.
La questione sorge a seguito di istanza da parte di una cooperativa che, come sostituto d'imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno finalizzato ad individuare le condizioni necessarie per l'applicazione della tassazione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, commi da 182 a 190 legge n. 208/2015, sulle somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori a seguito di delibera assembleare.
La cooperativa si interroga sul fatto che le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione nella misura agevolata negli anni in cui l’ente consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione previsti dalla bozza di regolamento, e a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.
Con risposta n. 284 del 5 aprile 2023, il Fisco ricorda che la legge di Stabilità 2016 – commi da 182 a 189 - prevede, dal periodo di imposta 2016, la tassazione agevolata consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, intendendo come tali gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile.
Però dal 2023, per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5 per cento.
Va osservato come si deve distinguere tra la partecipazione agli utili dell'impresa e i premi di risultato: nel primo caso l’agevolazione è ammessa a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione mentre nell’altro caso detti elementi devono essere presenti.
La risposta agenziale n. 284/2023 fornisce le seguenti precisazioni.
Come da circolare n. 28/E/2016, sono ammessi alla detassazione anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 se conformi alla legge di Stabilità 2016 e al decreto Mef/Lavoro del 25 marzo 2016.
Va rilevato come la cooperativa sia tenuta a depositare il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni.
NOTA BENE: Per l’applicazione della minore tassazione, altresì, viene richiesto che la distribuzione dei ristorni risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto del 25 marzo 2016, compilando la sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.
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