Ristorazione e turismo: ridenominato il codice per il credito d’imposta sul trattamento integrativo

Pubblicato il 03 febbraio 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, ha disposto la ridenominazione del codice tributo “1702”, originariamente istituito con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già aggiornato con la risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024. Tale codice è utilizzato dai sostituti d’imposta per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro nei settori della ristorazione e del turismo, in relazione al trattamento integrativo speciale erogato ai dipendenti per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi.

La nuova denominazione del codice tributo “1702” è:

Questa misura consente ai datori di lavoro di compensare il credito maturato tramite il modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Normativa di riferimento

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 395-398) ha introdotto un trattamento integrativo speciale volto a garantire stabilità occupazionale e a fronteggiare la carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale.

La misura è destinata ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dall’art. 5 della L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale si applica per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e riguarda il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie nei giorni festivi, in conformità al D.Lgs. 66/2003.

Principali caratteristiche della misura:

  • Esenzione fiscale: il trattamento non concorre alla formazione del reddito.
  • Aliquota agevolata: l’importo è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi.
  • Destinatari: dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024.
  • Richiesta da parte del lavoratore: il beneficio è concesso su richiesta del dipendente, che deve attestare per iscritto il proprio reddito 2024.

Esercizi commerciali coinvolti

L’articolo 5 della Legge n. 287/1991 classifica gli esercizi commerciali nei seguenti gruppi:

  1. Esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari.
  2. Esercizi per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari: bar, caffè, pasticcerie, gelaterie ed esercizi similari.
  3. Esercizi con attività di intrattenimento e ristorazione: locali notturni, sale da ballo, stabilimenti balneari e sale da gioco.
  4. Esercizi di sola somministrazione di bevande analcoliche.

Modalità di compensazione del credito d’imposta

I datori di lavoro possono compensare il credito maturato per l'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante il modello F24, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica (CU). La compensazione del credito avviene utilizzando il codice tributo “1702”, come ridenominato dalla Risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Restano confermate le modalità di compilazione già stabilite dalla Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

Conclusione

La ridenominazione del codice tributo 1702 e l’introduzione del trattamento integrativo speciale rappresentano un intervento mirato a sostenere l’occupazione nel comparto turistico e della ristorazione, incentivando i lavoratori a svolgere turni notturni e straordinari nei giorni festivi.

I datori di lavoro sono invitati a seguire scrupolosamente le procedure indicate per beneficiare della misura ed effettuare correttamente la compensazione del credito d’imposta.

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