L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai benefici normativi e contributivi conseguenti legati al rispetto della contrattazione collettiva da parte dei datori di lavoro, andando ad integrare la precedente circolare n. 7 del 6 maggio 2019.
In particolare, nel documento esaminato viene chiarito che non sono revocabili i benefici goduti dal datore di lavoro che riconosce ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto al trattamento previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
Come anticipato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la propria circolare n. 7 del 6 maggio 2019, aveva già fornito alcune prime precisazioni riguardo ai benefici normativi e contributivi e il rispetto della contrattazione collettiva.
Innanzitutto, il documento dell’INL evidenzia e ribadisce che i benefici normativi e contributivi in caso di instaurazione di rapporti di lavoro destinatari di agevolazioni sanciti dalla vigente legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, di alcuni specifici requisiti quali:
In dettaglio, riguardo all’attività di verifica di quest’ultimi, la circolare indica espressamente che il personale ispettivo è tenuto a svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non solamente un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni legittimate alla contrattazione collettiva.
Precedentemente a tale interpretazione, difatti, il personale ispettivo, laddove avesse riscontrato una qualsiasi mancanza di applicazione dei contratti principali, disconosceva immediatamente il godimento delle agevolazioni contributive e normative sino a qual momento godute dal datore di lavoro, al fine di contrastare la diffusione dei “contratti pirata”.
Pertanto, con la nuova posizione assunta nella circolare, tutti i trattamenti migliorativi per il lavoratore, previsti anche dalla contrattazione locale ed aziendale, sono legittimi e compatibili con la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
NB! Per rafforzare la posizione, l’INL ribadisce che eventuali scostamenti (in peius) dei trattamenti retributivi nei confronti dei lavoratori, anche se contenuti in accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avranno comunque quale conseguenza la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi già precedentemente goduti. |
In prima battuta, l’Ispettorato ha evidenziato come la citata circolare n. 7/2019 si limiti a chiarire la portata dell’art. 1, comma 1175, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006), che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Segnatamente, l’utilizzo del termine “rispetto” è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
Infine il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.
NB! Tale interpretazione riguarda esclusivamente l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico. |
In tema di facoltà della contrattazione collettiva, l’Ispettorato si riferisce, ad esempio, alle norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:
NB! Con specifico riferimento alle imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, l’Ispettorato ribadisce gli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia, pena l’accertamento di una situazione di irregolarità̀ contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”. |
QUADRO NORMATIVO Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 |
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