Risparmio, Assonime circoscrive il voto segreto

Pubblicato il 13 aprile 2006

Anche l’Assonime è intervenuta, con la circolare n. 12 di ieri, per fornire una interpretazione in materia di legge sul risparmio (L. 262 del 28 dicembre 2005), soffermandosi in particolare modo su quella parte della norma riguardante le elezioni degli organi sociali e il voto segreto. Dato l’avvicinarsi del vivo della stagione assembleare, l’Associazione ha ritenuto opportuno ricordare che la legge sul risparmio prevede, per le società quotate, l’adozione obbligatoria, nello statuto, del sistema di voto di lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, al fine di garantire la presenza di consiglieri eletti dalla minoranza dell’organo amministrativo. Maggiori precisazioni sono state fatte in merito al voto segreto. Innanzitutto, Assonime ribadisce che il voto segreto non si pratica per l’elezione di qualsiasi carica sociale, ma solo per l’elezione assembleare dei membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, anche se il voto segreto e quello del sistema del voto di lista fanno parte di un disegno unico del legislatore, è innegabile che si tratti di prescrizioni autonome, per cui il voto a scrutinio segreto deve essere sempre applicato in caso di elezione degli amministratori, a prescindere dalla presenza delle liste. Infine, per Assonime, la segretezza si riferisce “alle modalità di espressione del voto” e ciò non esclude che il comportamento effettivo dei singoli votanti possa essere ricostruito dall’esito della votazione. Di conseguenza, si auspica che la gestione del voto venga affidata a “scrutatori indipendenti”, che potrebbero assumere l’obbligo, sotto il vincolo della segretezza, di scrutinare e conservare i voti, comunicando solo i risultati della votazione al presidente dell’assemblea.   

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