La Consob, con la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, ha previsto, per l'investitore-risparmiatore, una conciliazione a tre vie. Così, per la decisione di controversie con le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela, i risparmiatori e investitori (ad eccezione degli investitori professionali) possono avvalersi della conciliazione stragiudiziale, dell'arbitrato ordinario e dell'arbitrato semplificato. La cura del sistema e delle procedure è affidata a una camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob. Mentre l'arbitrato prevede la sottoscrizione di una clausola arbitrale, l'arbitrato semplificato è riservato alle ipotesi in cui il risparmiatore/investitore mira al ristoro del solo danno patrimoniale. La conciliazione ha termine con un verbale di conciliazione mentre l'arbitrato viene definito con un lodo. In tutte e tre le ipotesi devono essere pagati una somma per l'avvio della procedura e il compenso al conciliatore, all'arbitro o al collegio degli arbitri. La conciliazione deve essere definita in 60 giorni, e può essere avviata solo dopo avere esaurito le procedure di reclamo interne all'intermediario.
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