La Corte di cassazione, con tre sentenze emesse a Sezioni unite il 23 dicembre (n. 30055, 30056 e 30057), ha riconosciuto l'esistenza di un generale principio antielusivo che trae legittimità dall'art. 53 della Costituzione. Così, il contribuente che ottenga un vantaggio tributario con operazioni non elusive dovrà sempre dimostrare - a fronte di una contestazione del Fisco – il reale scopo economico dello stesso diverso ed ulteriore rispetto al risparmio sulle imposte. Dalla lettura delle sentenze, infatti, emerge che al Fisco spetta la possibilità di contestare, anche in assenza di specifiche violazioni di legge, tutte le operazioni poste in essere dal contribuente per ottenere vantaggi indebiti con l'utilizzo in modo distorto di strumenti giuridici. La novità non è di poco conto se si considera che ora il riferimento da rispettare nel modo dell'antielusione sarà il divieto di abuso del diritto a discapito della casistica precisata dall'art. 37-bis del Dpr 600/73. In questo nuovo scenario, ogni operazione è potenzialmente elusiva e vi è il rischio, per gli operatori, di raggiungere un'assoluta incertezza nell'applicazione di qualunque norma agevolativa. Proprio per questi motivi si rende necessario un intervento che disciplini in modo chiaro, organico e preventivo la materia.
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