E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto legislativo n. 49 del 10 giugno 2020, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (direttiva DRM).
Il provvedimento - varato dall’Esecutivo il 9 giugno - stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente italiana (Agenzia delle Entrate) e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione di accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.
Viene introdotto, a tal fine, un meccanismo vincolante e obbligatorio di definizione delle controversie tra Stati membri e sono previste anche disposizioni volte a definire i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati in tali controversie.
E’ prevista, in primo luogo, una procedura amichevole che viene attivata da parte dei soggetti interessati mediante un'istanza di apertura relativa a una questione controversa, istanza che viene proposta davanti all'Agenzia delle Entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati.
La domanda non può essere presentata se sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione.
Sulla stessa istanza, l'Agenzia delle Entrate adotta una decisione di accoglimento o di rigetto entro 6 mesi dalla data di sua ricezione, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti.
In caso di accoglimento, l’Autorità italiana e quelle degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dall'ultima notifica.
A seguire, è disciplinato l’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie, attivabile dal soggetto interessato in tre ipotesi, ed ossia:
In detti casi, il contribuente può presentare all'Agenzia delle Entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva, ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione della lite.
Le Autorità competenti possono anche concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo di quella consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa.
L'Agenzia delle Entrate e le altre Autorità competenti interessate, per finire, dovranno accordarsi su come risolvere la menzionata questione entro 6 mesi dalla notifica del parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
Per espressa previsione, infine, le disposizioni del Decreto si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
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