La risoluzione agenziale n. 3, di ieri, afferma che finché non sia soddisfatto integralmente il credito iscritto a ruolo, i concessionari della riscossione non possano accedere alle somme recuperate coattivamente. La conclusione rinnega il principio del Codice civile, articoli 2755 e 2770, che antepone le spese di giustizia sostenute per le espropriazioni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".