La risoluzione agenziale n. 42, del 20 marzo 2006, ribadisce che il concessionario ha l’obbligo di effettuare la riscossione coattiva anche quando l’Ente locale abbia scelto di gestire direttamente la riscossione spontanea delle proprie entrate. Per riscossione spontanea deve intendersi quella che non derivi da inadempimento del soggetto debitore (ad esempio, riscossione dell’Ici con versamenti diretti, o della Tarsu con cartelle di pagamento). Essa va distinta dalla riscossione coattiva.
Sui poteri del concessionario della riscossione si sofferma anche il Tribunale di Rimini, che con l’ordinanza n. 232 del 13 febbraio 2006, afferma che la mancata emanazione del regolamento attuativo (previsto dall’articolo 86 del Dpr n. 602/1973) non impedisce al concessionario di disporre il provvedimento di fermo amministrativo di un’autovettura.
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