Il termine di prescrizione per il “bollo auto”, ossia il termine per l’accertamento del mancato pagamento della tassa, è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.
Prendendo in considerazione, quindi, l’anno di competenza, la prescrizione maturerebbe dopo quattro anni.
Il lasso di tempo per l’esercizio del diritto al recupero del bollo è, quindi, di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, per come anche confermato più volte dalla giurisprudenza.
Lo precisa la Commissione tributaria provinciale di Campobasso nella sentenza n. 726/01/16 del 17 ottobre 2016.
Nella medesima decisione viene, altresì, evidenziato come, per quanto riguarda la notifica del relativo accertamento, il principio della scissione soggettiva della notificazione che vige per gli atti processuali – secondo cui per il notificante conta la data di spedizione mentre per il destinatario quella della ricezione – non opera in presenza, come nella specie, di atti impositivi di natura sostanziale recettizi.
Ai fini della prescrizione, dunque, l’unico termine da considerare è quello del giorno in cui il plico è giunto al destinatario.
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