Rischia la condanna per bancarotta il commercialista che guida la distrazione dei beni aziendali

Pubblicato il 25 maggio 2010
La Cassazione, Quinta sezione penale, con sentenza n. 19545 del 24 maggio 2010, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impartita dai giudici di merito nei confronti di un commercialista, sindaco di una società, che con gli altri soci della stessa aveva macchinato dei trasferimenti di beni dell'azienda per distrarli dai creditori della società insolvente.

Lo stesso professionista aveva ammesso, con dichiarazioni rese al pubblico ministero e poi legittimamente acquisite, in dibattimento, a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere, il proprio ruolo di “guida tecnica” di tutte le attività di trasferimento spoliativo dei beni della società. Inoltre, nelle fasi di merito era emerso che il ricorrente aveva partecipato direttamente alla distrazione dei beni aziendali, acquistandoli attraverso un'altra impresa. Se ne era desunta “la totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolenta, a quello di diretto occultatore di beni residui”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Flussi di ingresso 2025: fino al 40% delle quote da riservare alle donne

27/11/2024

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy