Risarcimento privo di finalità punitive

Pubblicato il 20 giugno 2015

Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 12717 depositata il 19 giugno 2015 - non può dirsi certamente corretta, nell'ambito di un giudizio risarcitorio, una motivazione che giustifichi la scelta di applicare una maggiorazione per “speciale odiosità” del fatto, posto che è incompatibile, nel nostro ordinamento, l'istituto dei danni punitivi.

Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, infatti, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.

La gravità della condotta, tutt'al più, può assumere rilevanza indiretta nella misura in cui abbia aggravato le conseguenze dell'illecito, ma non è idonea a giustificare, di per sé sola, un incremento dell'importo risarcitorio.

Tabelle milanesi per risarcire la perdita del rapporto parentale

Con la medesima pronuncia la Suprema corte ha anche rilevato come sia legittimo che il giudice di merito, nella quantificazione del risarcimento da riconoscere ai genitori in conseguenza del figlio nato morto, utilizzi i valori previsti dalle Tabelle di Milano per la perdita del rapporto parentale.

Tuttavia, anche a voler assimilare la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può non considerarsi che per il primo caso è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento.

L'organo giudicante, inoltre, è tenuto a motivare adeguatamente in ordine all'applicazione dei valori tabellari e all'eventuale riconoscimento di un importo che si attesta sui valori più elevati della forbice risarcitoria.

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