Risarcimento per occupazione senza titolo, inagibilità irrilevante

Pubblicato il 16 ottobre 2015

E’ irrilevante l’assenza del certificato di agibilità dell'immobile ai fini della configurabilità, in capo alla proprietà, del diritto all'indennizzo ovvero al risarcimento per l'occupazione senza titolo degli immobili.

Detto diritto, infatti, sorge in conseguenza dell'avvenuta utilizzazione in concreto degli immobili da parte dell'occupante.

L'assunto è stato precisato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20823 del 15 ottobre 2015, nell’ambito di una causa in cui parte venditrice aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile per inadempimento della promissaria acquirente, con condanna di quest'ultima alla restituzione del bene e al risarcimento da occupazione illegittima del medesimo.

Danno in re ipsa, da quantificare sulla base di elementi presuntivi

Nel testo della medesima decisione la Suprema corte ha, altresì, evidenziato come il danno da occupazione illegittima di immobili è “in re ipsa”, riconnettendosi “alla perdita temporanea delle utilità normalmente conseguibili nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità che il proprietario subisce”.

Si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile ove si accerti che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile.

E la quantificazione del relativo danno – precisano ancora i giudici di legittimità – avviene sulla base di elementi presuntivi semplici, quale il valore locativo di mercato dell’immobile oggetto di occupazione.

Sulla base di detti assunti è stata rigettata la specifica doglianza avanzata dal promissario acquirente contro l’indennizzo per occupazione abusiva che era stato riconosciuto a suo carico dai giudici di merito .

 

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