Risarcimento per equivalente se la riallocazione è eccessivamente onerosa per il datore

Pubblicato il 04 maggio 2018

Con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, la Cassazione si è trovata a chiarire quando la reintegrazione è obbligatoria in caso di manifesta insussistenza del fatto organizzativo posto a base della soppressione del posto di lavoro, ovvero se è necessario che sia evidente anche la mancanza del secondo requisito di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia l’impossibilità di una diversa ricollocazione del dipendente da licenziare.

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone:

L'onere probatorio è a carico del datore.

Il concetto di eccessiva onerosità del codice civile detta il criterio di scelta del giudice, che può decidere di sostituire il risarcimento per equivalente alla reintegrazione in forma specifica ovvero di diminuire l'ammontare della penale concordata fra le parti.

La Corte indica che il criterio è quello stabilito in generale dall’art. 2058 c.c.: il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, anche se il danneggiato ha chiesto la reintegrazione in forma specifica, quando quest’ultima risulta eccessivamente onerosa per il datore.

Ad esempio, quando la reintegrazione sia sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall’impresa.

La Cassazione spiega, inoltre, che la sentenza oggetto di ricorso è immune da vizi logico-formali:

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