Risarcimento del danno morale in conseguenza della morte del patrigno

Pubblicato il 26 maggio 2012 Anche il figlio della moglie della vittima del sinistro stradale ha diritto a vedersi riconoscere il danno non patrimoniale conseguente alla morte del patrigno; e ciò anche se con quest’ultimo non vi era alcun rapporto di convivenza.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 20231 del 25 maggio 2012 con cui la Suprema corte ha, in particolare, sottolineato come l'assenza della convivenza e di un vincolo di parentela non porta ad escludere l'esistenza di un affetto familiare tale da giustificare la richiesta del danno morale subito.
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