Nell’ambito dei giudizi di risarcimento danni, non è necessario che l’interessato richieda espressamente gli interessi legali sulle somme rivalutate, in quanto la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali.
Una tale richiesta, ossia, deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e, se avanzata per la prima volta in fase di appello, non comporta una violazione dell'articolo 345 del Codice di procedura civile.
Ed infatti, nei debiti di valore, il riconoscimento degli interessi cosiddetti “compensativi” costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante a cui il giudice può fare ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito.
In detto contesto, l’esplicita richiesta dei medesimi deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito.
I principi sopra richiamati sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 25615 del 21 dicembre 2015.
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