Con sentenza n. 24076 depositata il 25 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto la domanda di alcuni congiunti (rispettivamente madre e fratelli) di un soggetto deceduto in un sinistro stradale, volta ad ottenere la personalizzazione del danno a carico del responsabile del sinistro medesimo, inizialmente riconosciutogli in percentuale prossima alla minima.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto, nella specie, difficilmente personalizzabile la liquidazione del danno subito, per non aver i danneggiati argomentato in ordine alla peculiarità del loro rapporto con il defunto. Gli stessi, infatti, non avevano addotto, in sede di merito, alcuna circostanza specifica che potesse fondare una peculiare personalizzazione del danno, limitandosi ad invocare in maniera del tutto generica "l'incommisurabile danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti".
Pertanto – ha chiarito la suprema Corte - in difetto specifica allegazione sul punto, il giudice ben può attenersi ad importi prossimi ai minimi tabellari.
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