Risarcimento da attraversamento fauna selvatica. Legittima la richiesta alla Provincia

Pubblicato il 11 novembre 2015

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22886 del 10 novembre 2015, ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano condannato la Regione Toscana e la Provincia di Siena al risarcimento dei danni subiti da un’autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo sbucato improvvisamente da un lato della strada.

Da quanto rilevato, era emerso che nessuna delle amministrazioni convenute avesse provveduto a fare istallare, sulla strada in oggetto, la dovuta segnalazione di pericolo attestante il probabile attraversamento di animali selvatici, tanto più necessaria in quanto nella zona vi erano due aree di ripopolamento della fauna selvatica.

L’omessa collocazione di tali segnali integrava, in detto contesto, i caratteri del comportamento colposo della Regione e della Provincia, le quali, peraltro, erano competenti a segnalare al Comune – che nella specie aveva la gestione, custodia e manitenzione dela strada - la presenza di fauna selvatica nell’area, chiedendo che fosse collocato l’apposito segnale stradale di pericolo.

Riparto di responsabilità tra enti territoriali

Per quanto riguarda, in particolare, i criteri per definire il riparto di responsabilità tra gli enti territoriali nelle fattispecie come quella in oggetto, la Suprema corte ha ricordato come, ferma restando la ripartizione di competenze stabilita con la legge statale, va comunque prestata attenzione alla normativa regionale allo scopo di stabilire se, ed entro quali limiti, la Regione abbia delegato alle province specifici poteri relativi alla protezione della fauna.

Nella specie, dalla legislazione della Regione Toscana – hanno evidenziato i giudici di legittimità - si evince in modo indiscutibile che le province siano state rese titolari di poteri assai significativi in materia.

Ne consegue che le pretese risarcitorie dei soggetti danneggiati ben possano essere rivolte contro le medesime.

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