Risarcibilità del danno non patrimoniale, se la figlia illegittima è trascurata
Pubblicato il 17 febbraio 2015
Se un genitore, nel corso della sua vita, viene meno ai suoi
obblighi nei confronti del figlio naturale, quest’ultimo deve essere risarcito anche per i
danni non patrimoniali derivanti dalla violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
E tale risarcimento può essere dovuto anche dagli
eredi del genitore, se defunto.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza
n. 3079 depositata il 16 febbraio 2015, rigettando il ricorso presentato da due coeredi, avverso la loro condanna al risarcimento dei danni nei confronti della figlia illegittima del loro
de cuius, di cui quest’ultimo si era sempre totalmente disinteressato.
In proposito, ha innanzitutto stabilito la Cassazione con la presente pronuncia, come l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione del figlio, nasca sin dal momento della sua nascita, anche se, come nel caso in esame, la procreazione sia stata accertata in un momento successivo, mediante sentenza dichiarativa di filiazione.
Detto riconoscimento fa infatti scaturire
i medesimi diritti e corrispondenti obblighi propri della
filiazione legittima.
Quanto al risarcimento del danno – in tal caso a carico degli eredi del genitore defunto – la Suprema Corte ha confermato quanto dedotto in secondo grado, ovvero, che la violazione dei menzionati obblighi genitoriali non trova la sua sanzione esclusivamente nelle disposizioni proprie del diritto di famiglia, ma determina parimenti la realizzazione di un
illecito civile (c.d. illecito endofamiliare) per lesione di
diritti costituzionalmente protetti, con conseguente risarcibilità del
danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.