Con la circolare n. 178136 del 16 aprile 2018, il ministero dello Sviluppo economico fornisce i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014 2020 FESR, nell'ambito delle agevolazioni per interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali (ex lege n. 181/89).
Ai fini delle agevolazioni citate, per il rilancio delle attività industriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali, del sostegno dei programmi di investimento e dello sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore, è previsto il cofinanziamento con le risorse dell’Asse III del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” FESR, sulla base dei criteri di selezione delle operazioni del PON IC approvati dal Comitato di sorveglianza del programma e ferme restando le altre disposizioni di cui al dm 9 giugno 2015 e alla circolare direttoriale 6 agosto 2015 n. 59282, che disciplinano gli interventi.
E' possibile cofinanziare programmi di investimento produttivo, ivi compresi quelli finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi e, a eventuale completamento, progetti per l’innovazione dell’organizzazione, riguardanti unità produttive ubicate in territori caratterizzati da situazioni di crisi industriale oggetto di appositi accordi di programma, ovvero di altri pertinenti accordi tra Amministrazioni centrali e Regioni, anche con riferimento alle domande di agevolazione rientranti in procedure valutative con procedimento a sportello. Gli investimenti precedentemente richiamati devono prevedere un programma occupazionale, ivi inclusi quelli rivolti alla conservazione dell’occupazione esistente.
La circolare MiSE interviene sul cofinanziamento di programmi di investimento realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, esclusivamente da parte delle PMI.
I programmi di investimento possono riguardare le seguenti attività economiche:
- estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- attività manifatturiere;
- produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 della medesima circolare 6 agosto 2015 n. 59282 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito solo Regolamento GBER) ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, lettere d) ed e), della stessa circolare;
- attività dei servizi alle imprese;
- attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
Riguarda tutti i settori produttivi, incluso quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché, in tal caso, gli interventi siano inseriti in una logica di filiera sovraregionale: la capacità di un progetto, indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola delle regioni eleggibili all'intervento del programma e dallo specifico settore di attività economica di riferimento, di generare potenziali ritorni su una scala territoriale maggiore rispetto a quella strettamente locale, sia con riferimento ai riflessi sul mercato (per esempio in termini di provenienza delle fonti di approvvigionamento dei fattori produttivi o di ampliamento dei mercati di sbocco) sia in relazione alle ripercussioni produttive sul mercato dell' indotto (per esempio in termini di fatturato o di numero di occupati).
Se l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest’ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l’applicazione dell’intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.
Ai fini della valutazione dei programmi di investimento cofinanziati con risorse del PON IC, si applicano i criteri di cui al D.M. 9 giugno 2015 (art. 10), in quanto coerenti con quelli previsti per il programma stesso e approvati dal Comitato di sorveglianza, ove pertinenti rispetto alla tipologia di programma di investimento cofinanziato, di seguito riportati:
1. caratteristiche del soggetto proponente:
- credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
2. qualità della proposta progettuale:
- fattibilità tecnica del programma degli investimenti;
- fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;
- potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proposta e relative strategie di marketing;
- possesso del rating di legalità (premialità);
- programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
- cantierabilità (possesso della eventuale documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammissibili alle agevolazioni).
- riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013) o non complessa (individuate dal Decreto direttoriale 19 dicembre 2016).
Invitalia, soggetto gestore, indica, in apposita sezione della relazione istruttoria, la valutazione effettuata rispetto a ciascuno dei suddetti criteri di selezione, riportati nella check-list allegata alla circolare in oggetto, con evidenza degli elementi progettuali delle istanze dai quali gli stessi sono riscontrabili.
Ai programmi di investimento cofinanziati nell'ambito del PON IC si applicano le disposizioni di cui al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017, che prevede indirizzi operativi in merito a taluni obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento alle strutture coinvolte nel processo di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività”.
Nel caso di programmi di investimento diretti all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del Regolamento GBER, ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, dovranno essere soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla normativa nazionale sulle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei.
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